Statuto “E io ci sto”

Art. 1 — Denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni legislative vigenti in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “E io ci sto”, di seguito denominata “associazione”, con sede in Crotone alla Via G.B. Pergolesi, n. 1, con la possibilità di istituire sedi operative anche provvisorie e transitorie in altri luoghi a seconda delle necessità.

La sede dell’associazione potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Associazione di promozione sociale” e diventerà “E io ci sto Associazione di promozione sociale”.

L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.

Art. 2 — Scopo e oggetto sociale

L’associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  4. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  5. formazione universitaria e post-universitaria;
  6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  7. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  8. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  9. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  10. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  11. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  12. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  13. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  14. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  15. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, l’Associazione potrà realizzare a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti iniziative:

  • formazione per operatori del cinema, della fotografia, della grafica con particolare riferimento alla ricostruzione 3D per il cinema, animazione e compositing, dell’informatica, del teatro, della musica, dell’ambiente e socio-culturali;
  • rassegne cinematografiche, masterclass, mostre artistiche, mostre fotografiche, presentazione libri, laboratori, convegni, seminari, stage;
  • archivi storici, archivi comunali, biblioteche, Home Movies;
  • reading letterario, spettacoli circensi e di piazza, spettacoli di danza, telegiornali, blog, pagine social;
  • servizi attinenti all’associazione da parte di personalità specifiche del settore;
  • promozione degli aspetti dell’audiovisivo connessi alla cultura, alla tecnica e alle attività professionali della realizzazione cinematografica e di valorizzare il patrimonio storico, cinematografico e audiovisivo locale, nazionale ed estero;
  • attività di documentazione (raccolta dati e materiale) per la costituzione di archivi video, fotografici, sonori, librari, iconografici, cinematografici e multimediali;
  • attività di ideazione, allestimento, produzione e promozione di spettacoli teatrali di ogni genere, musicali e di intrattenimento, di programmi di informazione, attualità ed interviste;
  • attività di editoria e grafica, produzione e pubblicazione di riviste, giornali, libri; attività di ideazione, promozione ed attuazione di progetti per film, di finzione e documentari, short cinematografici, televisivi, pubblicitari a carattere artistico, educativo, didattico, sperimentale, culturale e scientifico, per conto proprio e di terzi in tutti i possibili standard e supporti tecnologici;
  • gestione di singoli teatri e/o circuiti teatrali attraverso la conduzione di sale teatrali dislocate su tutto il territorio italiano anche in collaborazione con enti e/o istituzioni di diritto pubblico e/o privato, nonché la gestione, in proprio o tramite altri soggetti, di sale cinematografiche di proiezione per favorire la diffusione della cultura;
  • acquisizione diritti letterari, cinematografici, teatrali, musicali ed ogni altro copyright di opere d’arte e di ingegno al fine di tutelarne la conservazione, la valorizzazione e la diffusione all’interno dell’Associazione nei limiti e negli ambiti degli scopi sociali;
  • attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale per come stabilite dal Consiglio Direttivo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 3 — Durata

La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 4 — I soci

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 — Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro soci. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all’interessato.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 — Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
  3. a versare l’eventuale quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto:

  1. a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione;
  2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7 — Organi dell’associazione

Sono Organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Garanti, se deliberato dall’assemblea;
  5. l’Organo di revisione legale dei conti, se deliberato dall’assemblea o previsto per legge;
  6. gli Organi di Controllo, se deliberati dall’assemblea o previsti per legge.

L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

La durata degli incarichi è di anni 3.

Art. 8 — Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno due volte all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

  1. approva il bilancio di esercizio, preventivo e l’eventuale bilancio sociale;
  2. elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. delibera l’eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
  4. delibera l’esclusione dei soci;
  5. delibera le eventuali quote associative;
  6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell’associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale, almeno 7 giorni prima della data dell’Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata da almeno 3/4 dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 9 — Consiglio Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero minimo di 3 membri, compreso il presidente, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall’incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  3. predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l’eventuale bilancio sociale;
  4. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
  5. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l’anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 — Il Presidente

Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci al suo interno, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l’Assemblea dei soci e resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d’età.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 11 — Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato superato il numero di 50 soci, è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi, resta in carica per 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all’Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti. Il collegio dei garanti può essere soppresso nel caso in cui il numero dei soci scenda sotto il numero 3, necessario alla sua nomina.

Art. 12 — Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, resta in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 13 — Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 14 — Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. proventi da attività di raccolta fondi;
  6. attività di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
  7. ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall’assemblea dei soci che ne determina l’ammontare.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15 — Bilanci

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l’associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l’anno successivo all’assemblea dei soci per l’approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 16 — I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 17 — Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 18 — Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.